Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Denominazione, natura)
L'Organizzazione di Psicoanalisti Italiani - Federazione e Registro (abhinc OPIFER o "l'Associazione") è un'associazione senza fini di lucro tra psicoanalisti, promossa e sorretta da un patto federativo tra varie associazioni del settore. Le sue finalità sono di carattere scientifico, culturale e professionale.
Art. 2 (Ispirazione)
OPIFER è un'associazione aconfessionale e apartitica, culturalmente laica e pluralistica. L'adesione ad OPIFER non implica l'adesione ad alcuna visione del mondo né ad alcuna ortodossia dottrinale, ivi comprese le ortodossie psicoanalitiche.
Soli punti di riferimento sono: sul piano scientifico, la fondazione freudiana della psicoanalisi modernamente intesa come tradizione di ricerca, nonché la varietà di sviluppi ad essa interni; sul piano etico, il rispetto-promozione della dignità di ogni persona, nonché la difesa dei diritti umani in generale.
Art. 3 (Sede)[1]
L’Associazione ha stabilmente sede in Firenze, presso l’Istituto di Psicoterapia Analitica (in via G.B. Amici 17).
Per gli aspetti correnti funge da sede operativa lo studio del Presidente in carica.
Art. 4 (Durata)
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 (Le associazioni federate) [2]
Le associazioni federate in OPIFER sono: (a) quelle promoventi; (b) quelle successivamente aggiuntesi a pari titolo secondo le modalità appresso specificate; nonché (c) il Gruppo Indipendente dei Membri Individuali, costituito da tutti coloro che non fanno parte di altre associazioni federate.
Tutte le associazioni federate, ivi compreso il Gruppo Indipendente, conservano intatta la loro autonomia sotto ogni aspetto sia scientifico che organizzativo.
Esse accordano ad OPIFER e alle iniziative da questa promosse il massimo sostegno possibile, sia culturale che operativo. Con la sola eccezione del Gruppo Indipendente, godono delle prerogative appresso specificate per quanto riguarda l'ingresso in OPIFER di nuovi associati.
Le associazioni federate s'impegnano altresì ad apporre la sigla OPIFER a fianco della loro denominazione, così come OPIFER s'impegna a mettere in evidenza nei propri documenti la lista delle associazioni federate.
Art. 6 (Limiti del patto federativo)
Benché promossa e sorretta da un patto federativo, OPIFER vive come associazione tra singole persone, che dichiarano con la loro adesione di condividerne le finalità e le regole.
L'iscrizione del singolo aderente nell'apposita lista di garanzia predisposta e aggiornata da ogni associazione federata è condizione sufficiente, ma non necessaria per essere ammesso in OPIFER. Sono comunque possibili adesioni individuali, a norma di Statuto e di Regolamento.
La modalità di ammissione iniziale, per tramite e garanzia di un'associazione federata o puramente individuale, non può comportare alcuna discriminazione fra gli associati.
Ogni associato, abbia o non abbia altre appartenenze, non rappresenta in OPIFER altri che se stesso; né compete ad alcuna associazione federata alcun potere formale di veto.
L'ingresso nel patto federativo, o l'egresso da esso, di una o più associazioni non ha conseguenze formali in ordine all'esistenza di OPIFER, che comunque vive indipendentemente da esse sulla sola base di questo Statuto, né comporta incidenze automatiche sulla sua composizione (elenco degli associati e Registro degli psicoanalisti).
Ogni singolo aderente ad OPIFER conserva o perde la qualifica di associato sulla sola base di questo Statuto e degli eventuali regolamenti. Ai fini della permanenza in OPIFER, l'egresso dal patto federativo di un'associazione federata non comporta alcuna decadenza di quegli associati inizialmente ammessi per tramite e garanzia di quella. Analogamente, le dimissioni di un associato ad OPIFER dall'associazione federata di cui fosse membro, o le sue dimissioni da essa, sono prive di qualunque incidenza formale sul suo status di membro all'interno di OPIFER, come pure sulle cariche ivi ricoperte e sulle qualifiche ivi riconosciutegli.
Art. 7 (Ingresso nel patto federativo)
Il patto federativo che promuove e sorregge OPIFER è aperto. Altre associazioni del campo psicoanalitico possono chiedere di farne parte. Ogni domanda di ammissione ad OPIFER presuppone la condivisione delle sue finalità e comporta la piena disponibilità ad accettarne Statuto e Regolamenti.
Le domande d'ingresso nel patto federativo sono sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo, che esprime al riguardo un parere motivato. In ordine all'ammissione decide l'Assemblea, su proposta (favorevole o contraria) del Consiglio Direttivo.
Art. 8 (Egresso dal patto federativo)
Le associazioni federate escono dal patto federativo
- per dimissioni, con presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- per scioglimento, con presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- per esclusione.
L'esclusione di una associazione federata può essere deliberata dall'Assemblea,
su proposta del Consiglio Direttivo, in due soli casi:
- per violazione grave e ripetuta delle regole statutarie e di correttezza inerenti al patto federativo.
- per gravi motivi di totale incompatibilità fra il comportamento dell'associazione federata e le finalità di OPIFER, che siano intervenuti successivamente all'adesione.
Art. 9 (Finalità generali dell'associazione)
Le finalità generali dell'associazione sono:
a) creare uno spazio d'incontro e di studio ove possano confrontarsi ed essere discusse senza pregiudizi idee e ricerche riguardanti la teoria e la pratica della psicoanalisi e della psicoterapia psicoanalitica;
b) promuovere fra gli associati la conoscenza e la discussione di ogni ricerca comunque rilevante ai fini di una migliore comprensione delle motivazioni individuali e del comportamento sociale;
c) incoraggiare e attivamente sostenere la ricerca teorica e clinica nel campo psicoanalitico, nonché la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, in particolare fra i propri associati;
d) promuovere lo sviluppo della psicoanalisi in generale, sotto ogni possibile aspetto;
e) favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze fra psicoanalisti di diversa formazione od orientamento, fra psicoanalisti di diversa nazionalità, fra gli psicoanalisti e altri studiosi della mente versati in altre scienze sia umane che naturali.
Art. 10 (Modalità di azione)
A tal fine OPIFER può:
a) organizzare, in proprio o in collaborazione, tavole rotonde, giornate di studio, convegni, congressi; promuovere pubblicazioni, occasionali o periodiche;
b) organizzare presentazioni, conferenze, lezioni e seminari, affidati a relatori o docenti sia interni che esterni, anche su argomenti di carattere interdisciplinare;
c) organizzare gruppi di studio, finalizzati all'apprendimento oppure alla ricerca su argomenti determinati, nonché gruppi clinici, finalizzati alla discussione paritetica di casi oppure alla loro supervisione;
d) cercare e realizzare convenzioni, consorzi o altre forme di collaborazione con Enti sia pubblici che privati; promuovere l'alta divulgazione;
e) promuovere lo scambio di idee e di esperienze a livello internazionale; affiliarsi ad associazioni internazionali che coltivino finalità in tutto o in parte analoghe alle proprie o coordinarsi con esse; patrocinare o promuovere nuove associazioni.
Art. 11 (Iniziative formative)
Compatibilmente con le esigenze interne e con la disponibilità degli associati, OPIFER collabora, su richiesta di associazioni federate o di altri Enti, alla formazione di nuovi psicoanalisti.
Collabora altresì, se richiesto, al coordinamento consultivo delle attività formative autonomamente gestite da associazioni federate o facenti capo ad esse.
Art. 12 (Funzioni accessorie di rappresentanza comune)
Allo scopo di favorire i collegamenti nazionali e internazionali fra operatori e studiosi del campo psicologico, psicoterapeutico e psicoanalitico, OPIFER può assumere nelle sedi opportune di volta in volta stabilite la rappresentanza esterna delle associazioni federate, per quanto riguarda in particolare l'adesione collettiva a
strutture di collegamento.
Alla stessa funzione di rappresentanza esterna OPIFER può assolvere nei riguardi di altre associazioni che gliene diano mandato, ancorché non federate.
[1] Riformato nell’Assemblea di Milano il 6 maggio 2006. La modifica corregge l’indirizzo fiorentino della sede legale (mutato nel frattempo) e istituzionalizza la distinzione fra sede legale e sede operativa.
[2] Riformato nell’Assemblea di Milano il 6 maggio 2006. La modifica riguarda l’istituzione del GIMI (Gruppo Indipendente dei Membri Individuali), così da garantire al complesso dei membri individuali di avere esso pure un rappresentante designato nel Consiglio Direttivo, al pari delle associazioni federate.