Titolo ll - OPIFER - Organizzazione di Psicoanalisti Italiani - Federazione e Registro
 

Titolo ll

 


Titolo II



ASSOCIATI, AMMISSIONE, ESCLUSIONE, REGISTRO

 

         Art. 13 (Degli associati in generale)

 

         La qualifica di membro dell'Associazione con qualunque degli status infradetti comporta la piena accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti.

         Ai membri fondatori va la gratitudine dell'Associazione, ma non alcun privilegio né alcuna prerogativa diversa da quelle formalmente previste per i membri ordinari.

         L'appartenza ad OPIFER non è incompatibile con la simultanea appartenenza ad altre associazione analoghe o similari.

 

         Art. 14 (Norme di trasparenza)

 

         L'appartenza ad OPIFER non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete od occulte incompatibili con lo Stato di diritto.

         Tutti gli associati hanno titolo a richiedere, a loro spese, copia di qualunque verbale, bilancio o altro documento formale custodito negli Archivi dell'Associazione.

 

         Art. 15 (Categorie di membri)

 

         Gli associati ad OPIFER sono:

         - membri onorari,

         - membri ordinari,

         - membri corrispondenti,

         - aggregati laici.

 

         Art. 16  (Membri onorari)

 

         I membri onorari sono studiosi ed esperti, italiani o stranieri, professionalmente impegnati sul terreno clinico o nella ricerca, che, in virtù del particolare contributo da loro portato alla cultura lato sensu psicoanalitica, sono chiamati a onorare OPIFER con la loro adesione. L'ammissione di un membro onorario presuppone un invito formale del Presidente, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.  L'iscrizione si perfeziona con l'assenso esplicito della persona interessata.

         I membri onorari sono esonerati dall'esazione di quote associative; non eleggono né sono eletti alle cariche sociali; godono di voto consultivo su tutte le materie di competenza dell'Assemblea.

         I membri onorari che, avendone i requisiti, richiedano lo status di membro ordinario lo ottengono automaticamente.

 

         Art. 17 (Membri ordinari: profilo e status)

 

         Tutti i membri ordinari devono essere operatori qualificati del campo psicoanalitico che, avendo alle spalle un training completo, abbiano esercitato la funzione terapeutica per almeno due anni.

         I membri ordinari godono di voto pieno su tutte le materie di competenza dell'Assemblea. Essi, e solo essi, sono eleggibili o designabili a tutte le cariche sociali.

 

         Art. 18 (Membri ordinari: modalità di ammissione)[1]

 

         L'ammissione quale membro ordinario avviene:

         a) su domanda dell'interessato, per tramite e garanzia dell'associazione federata cui appartiene;

         b) su domanda dell'interessato, in virtù di una preesistente affiliazione internazionale, valutabile a discrezione del Consiglio Direttivo;

         c) su domanda dell'interessato, sottoscritta da due associati ad OPIFER che già ne siano membri ordinari, salvo parere negativo del Consiglio Direttivo;

         Nel caso (a), l'interessato allega alla domanda un attestato dell'associazione psicoanalitica di provenienza, dal quale semplicemente risulti che ne fa parte quale "membro pleno jure" (cioè quale membro ordinario o dizione equivalente). Il Presidente ne prende atto e iscrive il richiedente fra i membri ordinari di OPIFER.

         Nel caso (b), l'interessato allega alla domanda una certificazione che comprova la sua qualifica di membro di un'associazione psicoanalitica internazionale.

L'iscrizione fra i membri ordinari rimane subordinata alla valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo.

         Nel caso (c), l'interessato allega alla domanda un curriculum espositivo della sua formazione psicoanalitica e delle sue esperienze professionali, nonché di ogni altro titolo da lui giudicato pertinente ai fini dell'ammissione. L'iscrizione fra i membri ordinari rimane subordinata alla valutazione discrezionale del Consiglio che può, motivando, esprimere parere negativo o richiedere un approfondimento. In assenza di parere negativo o sospensivo da parte del Consiglio, il Presidente iscrive.

          La domanda di ammissione, se respinta, può essere ripresentata in altra modalità (a, b, c) dopo sei mesi o nella stessa modalità dopo un anno.

          Gli associati ammessi in OPIFER secondo le modalità (b) e (c) sono iscritti d’ufficio al GIMI (gruppo indipendente dei membri individuali).

 

          Art. 19 (Membri corrispondenti)

 

          I membri corrispondenti sono psicoanalisti italiani o stranieri residenti all'estero che, su mandato del Presidente, rappresentano OPIFER fuori d'Italia, tengono collegamenti con altre associazioni, promuovono gli scambi di persone e di idee.

          I membri corrispondenti sono esonerati dal pagamento delle quote associative. Se presenti in Italia, possono intervenire nell'Assemblea con diritto di parola, ma senza diritto di voto. In occasione di convegni o pubblicazioni, possono far parte del comitato scientifico o assumere con altri la funzione di referee.

          L'ammissione in OPIFER quale membro corrispondente viene concordata fra l'interessato e il Presidente, su domanda dell'uno o su invito dell'altro, udito in ogni caso il Consiglio Direttivo.

 

          Art. 20 (Aggregati laici)

 

         Gli aggregati laici sono esperti o cultori di altre discipline, di livello universitario o post-universitario, che, avendo un comprovato interesse per gli studi psicoanalitici desiderano istituzionalizzare le occasioni d'incontro con operatori professionali del campo psicoanalitico.

         Gli aggregati laici non fanno parte dell'Assemblea né sono eleggibili ad alcuna carica sociale. Sono invece ammessi a partecipare alle iniziative di carattere scientifico e culturale, con esclusione dei gruppi schiettamente ed esclusivamente clinici. Nelle iniziative cui sono ammessi i membri aggregati possono occasionalmente assumere funzioni docenti o di coordinamento scientifico su temi di loro competenza.

 

         Art. 21 (Registro associativo)

 

         Sarà cura del Segretario redigere, far pubblicare e diffondere sia all'interno che all'esterno dell'Associazione versioni almeno biennalmente aggiornate del Registro associativo.

         Il Registro associativo comprende:

         - l'elenco delle Associazioni federate, in ordine alfabetico, con relativo indirizzo;

         - l'elenco degli Associati, divisi per categorie, in ordine alfabetico.

         E' auspicabile che l'elenco degli Associati fornisca per ognuno poche righe informative.

         Per quanto riguarda in particolare i membri ordinari (Registro degli Psicoanalisti), esso dirà di ognuno anche l'indirizzo dove può essere raggiunto, nonché l'associazione federata di appartenenza (ove esista).

         Degli iscritti nel Registro degli Psicoanalisti OPIFER riconosce la sostanziale qualificazione. Dal punto di vista legale ognuno di essi esercita la funzione terapeutica sotto la propria personale responsabilità.

   

 

         Art. 22 (Partecipazione pro tempore, iscrizione a singole iniziative)[2]

 

         Su invito del Presidente e col parere favorevole del Consiglio Direttivo, persone non comprese nel Registro associativo possono assumere la corresponsabilità attiva di singole iniziative quali membri del comitato scientifico e/o organizzativo che le prepara. La partecipazione pro tempore di tali persone non comporta il pagamento di quote associative né la riscossione di emolumenti.

L’iscrizione di persone esterne all’Associazione a singole iniziative da questa organizzate avviene, con o senza quote, sulla base della normativa vigente. Sarà cura del comitato organizzativo (o in mancanza di questo del Segretario Generale d’intesa col Tesoriere) stabilire e pubblicizzare i requisiti, le forme e il costo eventuale di tale iscrizione.

 

         Art. 23 (Egresso dall'Associazione: modalità)

 

         La qualità di associato si perde:

         - per dimissioni volontarie;

         - per cancellazione d'ufficio (in caso di morosità);

         - per radiazione (in caso d'incompatibilità);

         - per espulsione (in caso d'indegnità).

        E' facoltà del Presidente respingere una prima volta dimissioni che egli giudichi o auspichi non essere irrevocabili.

 

         Art. 24 (La cancellazione d'ufficio)

 

         La cancellazione d'ufficio si applica nei confronti di quegli associati che avendo cumulato un ritardo nel pagamento delle quote associative pari a due annualità ed essendo stati a ciò richiamati per iscritto, abbiano nondimeno omesso di mettersi in regola entro un mese. La cancellazione, d'ordine del Segretario Generale, diventa esecutiva a partire dalla data di spedizione della lettera che la comunica all'interessato.

         Pur in assenza di una cancellazione formale, l'esercizio del diritto di voto in Assemblea rimane comunque subordinato al pagamento delle quote associative.

         Per la riammissione dell'associato cancellato è condizione necessaria e sufficiente che egli versi un importo corrispondente alla somma delle annualità intercorse fra l'ultima quota pagata e l'anno in corso.

 

         Art. 25 (Radiazione ed espulsione)

 

         La radiazione per incompatibilità e l'espulsione per indegnità sono decise in Assemblea su proposta conforme del Collegio dei Probiviri.

         Nessuna ipotesi del genere può essere posta in votazione, se non è formalmente compresa nell'ordine del giorno su cui l'Assemblea viene convocata.

 



1 Riformato nell’Assemblea di Milano il 6 maggio 2006.  La modifica consiste nell’aggiunzione dell’ultimo comma.

[2] Riformato nell’Assemblea di Milano il 6 maggio 2006.  L’aggiunzione del c. 1 apre alle collaborazioni esterne.  La modifica del testo tiene conto dell’attivazione di una part. IVA dal 1° novembre 2005.