Titolo lll - OPIFER - Organizzazione di Psicoanalisti Italiani - Federazione e Registro
 

Titolo lll

 

Titolo III

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

          Art. 26 (Elenco degli organi)

 

          Gli organi dell'Associazione sono:

          - l'Assemblea;

          - il Consiglio Direttivo;

          - il Presidente;

          - Il Vice-Presidente

          - Il Segretario Generale;

          - il Tesoriere;

          - il Collegio dei Revisori;

          - il Collegio dei Probiviri;

          - il Presidente onorario;

          - le sezione periferiche, qualora create.

 

          Art. 27 (Funzione e composizione dell'Assemblea)

 

          L'Assemblea discute su tutti gli argomenti inerenti alla vita associativa e decide

su tutti gli argomenti che lo Statuto affida alle sue deliberazioni.

          In sede di discussione, l'Assemblea comprende i membri onorari e ordinari, con

l'eventuale partecipazione dei membri corrispondenti.

          In sede deliberante, l'Assemblea s'intende composta dai soli membri ordinari.

 

         Art. 28 (Convocazione e validità dell'Assemblea)

 

          L'Assemblea viene convocata dal Presidente:

          - almeno una volta l'anno;

          - tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;

          - quando almeno un quarto dei membri ordinari ne facciano motivata richiesta.

          La convocazione si fa di norma per lettera, spedita ad ogni avente titolo almeno

dieci giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, per telegramma purché

trasmesso almeno quarantotto ore prima.

          La convocazione deve precisare l'ordine del giorno.

          L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia

presente almeno la metà più uno dei membri ordinari; in seconda convocazione,

qualunque sia il numero dei presenti.

          L'intervallo fra prima e seconda convocazione, contestualmente precisate, di

norma sarà di sessanta minuti.

          Sono ammesse le deleghe, purché scritte; esse valgono al duplice fine del

computo dei presenti e del computo dei voti. Ad ogni associato fisicamente presente

può essere intestata una sola delega.

 

          Art. 29 (Competenze dell'Assemblea)

 

          E' di competenza dell'Assemblea:

          - approvare o respingere il bilancio consuntivo; discutere e votare il bilancio

preventivo;

          - deliberare in ordine all'ammissione di nuove associazioni nel patto federativo

ovvero all'esclusione da esso di associazione federate, secondo le modalità stabilite

supra;

           - eleggere il Consiglio Direttivo;

           - eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;

           - eleggere il Collegio dei Probiviri;

           - decidere in ordine alla radiazione e all'espulsione di membri dell'Associazione,

su proposta conforme del Collegio dei Probiviri;

            - ratificare il Preambolo e decidere in ordine alle modifiche dello Statuto e del

Preambolo.

            - discutere e votare i Regolamenti interni.

            - discutere gli indirizzi generali e programmatici di OPIFER;

            - discutere le interrogazioni e interpellanze presentate da uno o più associati al

Presidente o al Consiglio Direttivo;

            - votare sulle mozioni e gli ordini del giorno presentati da uno o più soci

compatibilmente con lo Statuto e col Preambolo;

            - assumere delibere vincolanti su tutte le questioni per le quali il Consiglio

Direttivo abbia chiesto il voto dell'Assemblea;

            - concedere o negare l'assenso allo scioglimento, su proposta del Consiglio

Direttivo.

 

         Art. 30 (Procedure in Assemblea)

 

         L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente.

         Su proposta di colui che presiede, l'Assemblea designa un segretario della

seduta incaricato di redigere una bozza di verbale.

         E' facoltà dell'Assemblea modificare l'ordine del giorno, nei limiti delle sue

competenze.

         Tutte le decisioni vengono assunte dall'Assemblea a maggioranza semplice,

tranne quelle per cui lo Statuto esplicitamente preveda una maggioranza diversa o

procedure particolari.

         In caso di parità, il Presidente invita l'Assemblea a ripetere la votazione. In caso

di ulteriore parità, prevale il voto del Presidente.

         Il voto è segreto sulle persone, palese sulle cose.

         L'esercizio del diritto di voto è per ogni associato subordinato al suo essere in

regola col pagamento delle quote associative. Queste possono essere pagate durante

l'Assemblea stessa, prima del voto.

 

         Art. 31 (Composizione elezione e durata del Consiglio Direttivo) [1]

 

         Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il numero dei

Consiglieri va da un minimo (pari al numero delle Associazioni Federate più uno) a un

massimo (pari al numero delle associazioni federate più sei). Ad essi si aggiunge il

Presidente uscente, ancorché non eletto né designato, che fa comunque parte del

Consiglio quale membro di diritto.

         Decidere circa il numero dei Consiglieri è competenza dell'Assemblea, su

proposta iniziale del Presidente. Qualora la proposta del Presidente venga respinta,

l'Assemblea delibera il numero votando per mozioni contrapposte.

         I Consiglieri sono in parte eletti dall’Assemblea (con la procedura appresso

descritta) e in parte designati dalle Associazioni Federate (ivi compreso il Gruppo

Indipendente dei Membri Individuali), le quali ne comunicano il nominativo al

Presidente in carica. Questi ne prende atto e lo comunica a sua volta all’Assemblea

prima che questa proceda alla elezione degli altri consiglieri. La designazione s’intende

irrevocabile fino al termine del mandato.

         Per eleggere i Consiglieri restanti ogni votante in Assemblea potrà scrivere sulla

sua scheda un numero di nominativi pari al numero degli eligendi. Sono eletti coloro

che ottengono più voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

         Tutti i Consiglieri, sia eletti sia designati, godono nel Consiglio delle stesse

prerogative e del medesimo status.

         Il Consiglio dura in carica tre anni.

         I Consiglieri sono rieleggibili e ridesignabili.

 

        Art. 32 (Rinnovo pre-termine dei Consiglieri) [2]

 

        Qualora uno o più Consiglieri eletti vengano meno per qualunque ragione

prima della scadenza naturale, è facoltà del Presidente convocare elezioni suppletive

per il periodo restante del loro mandato.

        Qualora uno o più Consiglieri designati vengano meno per qualunque ragione

prima della scadenza naturale, è facoltà dell’Associazione Federata comunicare al

Presidente, e per esso al Consiglio Direttivo, un nuovo nominativo.

         Qualora più della metà dei Consiglieri rassegnino simultaneamente e

irrevocabilmente le loro dimissioni, è obbligo del Presidente convocare l'Assemblea

entro due mesi per eleggere un nuovo Consiglio.

 

         Art. 33 (Competenze del Consiglio Direttivo)

 

         E' di competenza del Consiglio Direttivo:

         - dirigere l'Associazione, realizzarne gli scopi e determinarne le iniziative, nel

quadro degli indirizzi generali emersi in Assemblea e del bilancio preventivo ivi

approvato;

         - assumere a tal fine opportune misure di carattere esecutivo od organizzativo,

ivi compresa l'assegnazione d'incarichi particolari ed ogni decisione in merito ad ogni

tipo di accordo con altri Enti;

         - ratificare le decisioni eccezionalmente assunte in via autonoma dal Presidente

in situazioni di urgenza;

         - valutare, nelle forme stabilite dal presente Statuto, l'opportunità d'includere

nuove associazioni nel patto federativo e l'opportunità di escludere da esso

associazioni federate;

         - valutare le domande di ammissione in OPIFER di nuovi membri, nei casi e

nelle forme stabiliti dal presente Statuto;

         - determinare le quote associative;

         - eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;

         - designare, a maggioranza assoluta, il Presidente onorario;

         - disporre, d'intesa col Tesoriere, i bilanci e le modifiche di bilancio da

presentare in Assemblea;

         - determinare l'ordine del giorno dell'Assemblea;

         - proporre all'approvazione dell'Assemblea Regolamenti interni;

         - proporre all'approvazione dell'Assemblea modifiche di Statuto;

         - proporre all'approvazione dell'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

 

         Art. 34 (Prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo)

 

         Il nuovo Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente uscente al

termine delle votazioni, con comunicazione orale in Assemblea, se possibile entro

ventiquattr'ore dal termine dell'Assemblea stessa.

        La prima riunione recherà all'ordine del giorno l'elezione delle cariche di

competenza del Consiglio stesso: Presidente, Vice-Presidente, Segretario Generale e

Tesoriere.

 

         Art. 35 (Funzionamento ordinario del Consiglio Direttivo)

 

         Il Consiglio Direttivo è presieduto di norma dal Presidente, che lo convoca:

         - ogniqualvolta lo ritenga opportuno;

         - in adempimento di riconvocazioni deliberate dal Consiglio stesso al termine

della riunione precedente;

         - quando almeno la metà dei membri gliene abbia fatto richiesta formale.

         Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno

quattro membri. Non sono ammesse deleghe.

         Di ogni seduta del Consiglio sarà redatto un verbale a cura del Segretario

Generale o, in sostituzione di questi, da un membro del Consiglio stesso.

 

         Art. 36 (Consultazione urgente del Consiglio Direttivo)

 

         In caso di urgenza sono ammesse consultazioni telefoniche o con altro mezzo

telematico. Sarà cura del Presidente che esse non escludano alcun membro

raggiungibile del Consiglio. Di esse sarà comunque redatto un breve verbale

complessivo.

 

         Art. 37 (Il Presidente)

 

         Il Presidente è il garante dello Statuto, nonché delle finalità istituzionali di

OPIFER, all'attuazione delle quali sovrintende d'intesa col Consiglio Direttivo.

         Sono competenze del Presidente:

         - la rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi e in giudizio;

         - la rappresentanza ufficiale dell'Associazione all'esterno, laddove non venga

diversamente disposto con delega dal Presidente medesimo;

         - convocare e presiedere l'Assemblea;

         - proporre all'Assemblea il numero dei Consiglieri da eleggere;

         - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

         - l'autonoma assunzione di decisioni indifferibili, purché non confliggano con i

programmi già deliberati e non eccedano l'ordinaria amministrazione.

         - la certificazione, su richiesta, di quanto risulti agli atti dell'Associazione, sulla

base della documentazione custodita dal Segretario Generale;

         - ogni altro atto dovuto a norma di Statuto e di Regolamenti.

 

         Art. 38 (Elezione del Presidente)

 

         Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri a

maggioranza assoluta.

         Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta, cioè

per non più di due presidenze consecutive.

 

         Art. 39 (Il Vice-Presidente)

 

         Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci quando questi manchi o

sia impedito. Gli subentra nella carica fino al termine del mandato, quando la

presidenza rimanga prematuramente vacante.

         Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri a

maggioranza assoluta e dura in carica fino al termine del mandato presidenziale.

 

         Art. 40 (Il Segretario Generale)

 

         Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

         Egli coadiuva il Presidente e lo consiglia nelle questioni amministrative, con

particolare riguardo agli aspetti organizzativi e documentali.

         Rientra nelle sue responsabilità: organizzare la comunicazione interna ed

esterna all'Associazione; redigere e custodire i libri dei verbali; tenere in ordine e

custodire l'archivio; redigere le certificazioni, che controfirma.

 

         Art. 41 (Il Tesoriere)

 

         Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

         Egli è responsabile, all'interno dell'Associazione, degli aspetti economici e

finanziari: custodisce la cassa; riscuote i crediti e paga i debiti; tiene in ordine e

custodisce con la dovuta cura i libri contabili e la documentazione giustificativa;

prepara annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea;

predispone, per conto del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo; segnala al

Segretario Generale gli associati morosi.

         Al fine di meglio assolvere alle sue funzioni, il Tesoriere disporrà di firma

disgiunta da quella del Presidente sui conti OPIFER negli istituti di credito.

 

          Art. 42 (Segretario Generale e Tesoriere: aspetti comuni)

 

          Nell'adempimento delle loro funzioni, il Segretario Generale e il Tesoriere

possono avvalersi di collaboratori tecnici o generici, interni o esterni. Dell'operato di

questi conservano, peraltro, la formale responsabilità rispetto all'Associazione.

         Sia al Segretario Generale sia al Tesoriere può essere periodicamente

corrisposto, per delibera del Consiglio Direttivo, un rimborso delle spese personali

ragionevolmente sostenute nell'adempimento delle loro mansioni.

         Ove non appaia possibile al Consiglio Direttivo disporre diversamente, le

cariche di Segretario Generale e di Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa

persona.

 

        

         Art. 43 (Il Collegio dei Revisori)

 

         Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'amministrazione di OPIFER con

riguardo agli aspetti economici e finanziari, esercitando le funzioni di controllo di cui

all'art. 2403 CC, in quanto applicabili.

         E' composto di tre membri designati dall'Assemblea all'interno o anche

all'esterno dell'Associazione. Ad essi compete d'ispezionare collegialmente i libri e i

documenti contabili, verbalizzando il resultato della ispezione.

         Se riscontra irregolarità contabili, il Collegio dei Revisori deve farne edotto il

Presidente per le misure di sua competenza. Questi, se del caso, ne informerà

l'Assemblea.

         In ogni caso compete al Collegio dei Revisori redigere annualmente una

relazione sul bilancio consuntivo, che sarà letta in Assemblea.

 

         Art. 44 (Il Collegio dei Probiviri: composizione, elezione e durata)

 

         Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia, giudizio e disciplina. Ad esso

compete garantire all'Associazione una ordinata vita interna nel pieno rispetto, da

parte di tutti, dello Statuto e dei Regolamenti.

         Esso è composto da tre membri ordinari che vengono designati dall'Assemblea

subito dopo l'elezione del Consiglio Direttivo, ad esclusione di quelli ivi eletti.

         I Probiviri sono designati dall'Assemblea col sistema del voto limitato. Ogni

votante potrà scrivere sulla sua scheda due nominativi. Sono eletti i primi tre più

votati. In caso di parità prevale l'anzianità d'iscrizione (in seconda istanza, l'anzianità

anagrafica).

         Il Collegio dei Probiviri dura in carica come il Consiglio Direttivo. Nel caso che

venga meno uno o più dei suoi componenti, si procederà a elezioni suppletive.

         Il Collegio è presieduto, se questi accetta, dal Presidente Onorario. Se il

Presidente Onorario non è disponibile, la Presidenza del Collegio spetta al più anziano

dei Probiviri.

         Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza. In caso di parità, il voto del

Presidente è decisivo.

 

         Art. 45 (Il Collegio dei Probiviri: funzioni)

 

         Al Collegio dei Probiviri, nonché alla perizia ed equanimità dei suoi componenti,

sono affidate le seguenti funzioni:

         - dirimere, sulla base dello Statuto, i conflitti di competenza che insorgessero

fra organi di OPIFER;

         - comporre, su esclusiva richiesta di ambedue le parti, le vertenze che

insorgessero fra associazioni federate;

         - dirimere, su richiesta di una parte in causa, le vertenze che insorgessero tra

OPIFER (per essa il suo Presidente) e un'associazione federata, limitatamente a

questioni che ineriscano al patto federativo; quanto meno nel senso di esprimere un

meditato parere, da sottoporre all'Assemblea;

         - comporre, su richiesta delle parti, le vertenze che insorgessero fra associati su

questioni inerenti alla vita associativa;

         - istruire e condurre i processi disciplinari, secondo le procedure statutarie e

regolamentari, con facoltà d'irrogare sanzioni per le infrazioni minori (richiamo,

monito, sospensione);

         - istruire, nelle debite forme, i processi disciplinari per quelle infrazioni

maggiori che possono comportare radiazione o espulsione, con facoltà di proporre

l'irrogazione di tali sanzioni all'Assemblea.

 

         Art. 46 (Natura e funzioni del Presidente Onorario)

 

         Il Presidente Onorario è, per l'importanza dei suoi studi e/o del suo operato, un

illustre personaggio del campo psicoanalitico o delle discipline contermini, apprezzato

altresì per la sua lunga esperienza e per la sua personale saggezza. OPIFER si rivolge

alle sue competenze intellettuali e alle sue qualità morali per averne consiglio e

ispirazione.

         In particolare il Presidente dell'Associazione, ferme restando le sue

responsabilità istituzionali, cercherà consiglio nel Presidente Onorario per le decisioni

di speciale importanza. Del contenuto di tali consultazioni il Presidente

dell'Associazione darà notizia al Consiglio Direttivo.

         Al Presidente Onorario compete altresì, se l'accetta, la carica di Presidente del

Collegio dei Probiviri.

 

         Art. 47 (Designazione e durata del Presidente Onorario)

 

         La scelta del Presidente Onorario compete al Consiglio Direttivo, che formula

un invito personale in tal senso. Il destinatario dell'invito viene designato a

maggioranza assoluta, anche al di fuori della cerchia associativa. L'assunzione della

carica si perfeziona con l'assenso formale della persona invitata ad assumerla.

         Salvo dimissioni del titolare, la carica di Presidente Onorario ha durata

illimitata ed è, ovviamente, esente da quote associative.

 

         Art. 48 (Sezioni periferiche)

 

         L'eventuale creazione di sezioni periferiche, intese a coordinare le attività

comuni degli associati locali, può essere regolamentata a parte, allorché il Consiglio

Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

         Tale regolamentazione deve garantire alle sezioni periferiche la massima

autonomia compatibile con lo Statuto e con gli altri Regolamenti.



[1] Riformato nell’Assemblea di Milano il 6 maggio 2006.  La modifica affianca ai consiglieri eletti i consiglieri designati, così da garantire a tutte le associazioni federate di essere rappresentate nel consiglio Direttivo. 

[2] Riformato nell’Assemblea di Milano il 6 maggio 2006.  La modifica (aggiunzione del c. 2) tiene conto della presenza di consiglieri designati.