Titolo III
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 26 (Elenco degli organi)
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice-Presidente
- Il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Presidente onorario;
- le sezione periferiche, qualora create.
Art. 27 (Funzione e composizione dell'Assemblea)
L'Assemblea discute su tutti gli argomenti inerenti alla vita associativa e decide
su tutti gli argomenti che lo Statuto affida alle sue deliberazioni.
In sede di discussione, l'Assemblea comprende i membri onorari e ordinari, con
l'eventuale partecipazione dei membri corrispondenti.
In sede deliberante, l'Assemblea s'intende composta dai soli membri ordinari.
Art. 28 (Convocazione e validità dell'Assemblea)
L'Assemblea viene convocata dal Presidente:
- almeno una volta l'anno;
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- quando almeno un quarto dei membri ordinari ne facciano motivata richiesta.
La convocazione si fa di norma per lettera, spedita ad ogni avente titolo almeno
dieci giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, per telegramma purché
trasmesso almeno quarantotto ore prima.
La convocazione deve precisare l'ordine del giorno.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia
presente almeno la metà più uno dei membri ordinari; in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti.
L'intervallo fra prima e seconda convocazione, contestualmente precisate, di
norma sarà di sessanta minuti.
Sono ammesse le deleghe, purché scritte; esse valgono al duplice fine del
computo dei presenti e del computo dei voti. Ad ogni associato fisicamente presente
può essere intestata una sola delega.
Art. 29 (Competenze dell'Assemblea)
E' di competenza dell'Assemblea:
- approvare o respingere il bilancio consuntivo; discutere e votare il bilancio
preventivo;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuove associazioni nel patto federativo
ovvero all'esclusione da esso di associazione federate, secondo le modalità stabilite
supra;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- decidere in ordine alla radiazione e all'espulsione di membri dell'Associazione,
su proposta conforme del Collegio dei Probiviri;
- ratificare il Preambolo e decidere in ordine alle modifiche dello Statuto e del
Preambolo.
- discutere e votare i Regolamenti interni.
- discutere gli indirizzi generali e programmatici di OPIFER;
- discutere le interrogazioni e interpellanze presentate da uno o più associati al
Presidente o al Consiglio Direttivo;
- votare sulle mozioni e gli ordini del giorno presentati da uno o più soci
compatibilmente con lo Statuto e col Preambolo;
- assumere delibere vincolanti su tutte le questioni per le quali il Consiglio
Direttivo abbia chiesto il voto dell'Assemblea;
- concedere o negare l'assenso allo scioglimento, su proposta del Consiglio
Direttivo.
Art. 30 (Procedure in Assemblea)
L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente.
Su proposta di colui che presiede, l'Assemblea designa un segretario della
seduta incaricato di redigere una bozza di verbale.
E' facoltà dell'Assemblea modificare l'ordine del giorno, nei limiti delle sue
competenze.
Tutte le decisioni vengono assunte dall'Assemblea a maggioranza semplice,
tranne quelle per cui lo Statuto esplicitamente preveda una maggioranza diversa o
procedure particolari.
In caso di parità, il Presidente invita l'Assemblea a ripetere la votazione. In caso
di ulteriore parità, prevale il voto del Presidente.
Il voto è segreto sulle persone, palese sulle cose.
L'esercizio del diritto di voto è per ogni associato subordinato al suo essere in
regola col pagamento delle quote associative. Queste possono essere pagate durante
l'Assemblea stessa, prima del voto.
Art. 31 (Composizione elezione e durata del Consiglio Direttivo) [1]
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il numero dei
Consiglieri va da un minimo (pari al numero delle Associazioni Federate più uno) a un
massimo (pari al numero delle associazioni federate più sei). Ad essi si aggiunge il
Presidente uscente, ancorché non eletto né designato, che fa comunque parte del
Consiglio quale membro di diritto.
Decidere circa il numero dei Consiglieri è competenza dell'Assemblea, su
proposta iniziale del Presidente. Qualora la proposta del Presidente venga respinta,
l'Assemblea delibera il numero votando per mozioni contrapposte.
I Consiglieri sono in parte eletti dall’Assemblea (con la procedura appresso
descritta) e in parte designati dalle Associazioni Federate (ivi compreso il Gruppo
Indipendente dei Membri Individuali), le quali ne comunicano il nominativo al
Presidente in carica. Questi ne prende atto e lo comunica a sua volta all’Assemblea
prima che questa proceda alla elezione degli altri consiglieri. La designazione s’intende
irrevocabile fino al termine del mandato.
Per eleggere i Consiglieri restanti ogni votante in Assemblea potrà scrivere sulla
sua scheda un numero di nominativi pari al numero degli eligendi. Sono eletti coloro
che ottengono più voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.
Tutti i Consiglieri, sia eletti sia designati, godono nel Consiglio delle stesse
prerogative e del medesimo status.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili e ridesignabili.
Art. 32 (Rinnovo pre-termine dei Consiglieri) [2]
Qualora uno o più Consiglieri eletti vengano meno per qualunque ragione
prima della scadenza naturale, è facoltà del Presidente convocare elezioni suppletive
per il periodo restante del loro mandato.
Qualora uno o più Consiglieri designati vengano meno per qualunque ragione
prima della scadenza naturale, è facoltà dell’Associazione Federata comunicare al
Presidente, e per esso al Consiglio Direttivo, un nuovo nominativo.
Qualora più della metà dei Consiglieri rassegnino simultaneamente e
irrevocabilmente le loro dimissioni, è obbligo del Presidente convocare l'Assemblea
entro due mesi per eleggere un nuovo Consiglio.
Art. 33 (Competenze del Consiglio Direttivo)
E' di competenza del Consiglio Direttivo:
- dirigere l'Associazione, realizzarne gli scopi e determinarne le iniziative, nel
quadro degli indirizzi generali emersi in Assemblea e del bilancio preventivo ivi
approvato;
- assumere a tal fine opportune misure di carattere esecutivo od organizzativo,
ivi compresa l'assegnazione d'incarichi particolari ed ogni decisione in merito ad ogni
tipo di accordo con altri Enti;
- ratificare le decisioni eccezionalmente assunte in via autonoma dal Presidente
in situazioni di urgenza;
- valutare, nelle forme stabilite dal presente Statuto, l'opportunità d'includere
nuove associazioni nel patto federativo e l'opportunità di escludere da esso
associazioni federate;
- valutare le domande di ammissione in OPIFER di nuovi membri, nei casi e
nelle forme stabiliti dal presente Statuto;
- determinare le quote associative;
- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- designare, a maggioranza assoluta, il Presidente onorario;
- disporre, d'intesa col Tesoriere, i bilanci e le modifiche di bilancio da
presentare in Assemblea;
- determinare l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea Regolamenti interni;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea modifiche di Statuto;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 34 (Prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo)
Il nuovo Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente uscente al
termine delle votazioni, con comunicazione orale in Assemblea, se possibile entro
ventiquattr'ore dal termine dell'Assemblea stessa.
La prima riunione recherà all'ordine del giorno l'elezione delle cariche di
competenza del Consiglio stesso: Presidente, Vice-Presidente, Segretario Generale e
Tesoriere.
Art. 35 (Funzionamento ordinario del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è presieduto di norma dal Presidente, che lo convoca:
- ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
- in adempimento di riconvocazioni deliberate dal Consiglio stesso al termine
della riunione precedente;
- quando almeno la metà dei membri gliene abbia fatto richiesta formale.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno
quattro membri. Non sono ammesse deleghe.
Di ogni seduta del Consiglio sarà redatto un verbale a cura del Segretario
Generale o, in sostituzione di questi, da un membro del Consiglio stesso.
Art. 36 (Consultazione urgente del Consiglio Direttivo)
In caso di urgenza sono ammesse consultazioni telefoniche o con altro mezzo
telematico. Sarà cura del Presidente che esse non escludano alcun membro
raggiungibile del Consiglio. Di esse sarà comunque redatto un breve verbale
complessivo.
Art. 37 (Il Presidente)
Il Presidente è il garante dello Statuto, nonché delle finalità istituzionali di
OPIFER, all'attuazione delle quali sovrintende d'intesa col Consiglio Direttivo.
Sono competenze del Presidente:
- la rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi e in giudizio;
- la rappresentanza ufficiale dell'Associazione all'esterno, laddove non venga
diversamente disposto con delega dal Presidente medesimo;
- convocare e presiedere l'Assemblea;
- proporre all'Assemblea il numero dei Consiglieri da eleggere;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- l'autonoma assunzione di decisioni indifferibili, purché non confliggano con i
programmi già deliberati e non eccedano l'ordinaria amministrazione.
- la certificazione, su richiesta, di quanto risulti agli atti dell'Associazione, sulla
base della documentazione custodita dal Segretario Generale;
- ogni altro atto dovuto a norma di Statuto e di Regolamenti.
Art. 38 (Elezione del Presidente)
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri a
maggioranza assoluta.
Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta, cioè
per non più di due presidenze consecutive.
Art. 39 (Il Vice-Presidente)
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci quando questi manchi o
sia impedito. Gli subentra nella carica fino al termine del mandato, quando la
presidenza rimanga prematuramente vacante.
Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri a
maggioranza assoluta e dura in carica fino al termine del mandato presidenziale.
Art. 40 (Il Segretario Generale)
Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Egli coadiuva il Presidente e lo consiglia nelle questioni amministrative, con
particolare riguardo agli aspetti organizzativi e documentali.
Rientra nelle sue responsabilità: organizzare la comunicazione interna ed
esterna all'Associazione; redigere e custodire i libri dei verbali; tenere in ordine e
custodire l'archivio; redigere le certificazioni, che controfirma.
Art. 41 (Il Tesoriere)
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Egli è responsabile, all'interno dell'Associazione, degli aspetti economici e
finanziari: custodisce la cassa; riscuote i crediti e paga i debiti; tiene in ordine e
custodisce con la dovuta cura i libri contabili e la documentazione giustificativa;
prepara annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea;
predispone, per conto del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo; segnala al
Segretario Generale gli associati morosi.
Al fine di meglio assolvere alle sue funzioni, il Tesoriere disporrà di firma
disgiunta da quella del Presidente sui conti OPIFER negli istituti di credito.
Art. 42 (Segretario Generale e Tesoriere: aspetti comuni)
Nell'adempimento delle loro funzioni, il Segretario Generale e il Tesoriere
possono avvalersi di collaboratori tecnici o generici, interni o esterni. Dell'operato di
questi conservano, peraltro, la formale responsabilità rispetto all'Associazione.
Sia al Segretario Generale sia al Tesoriere può essere periodicamente
corrisposto, per delibera del Consiglio Direttivo, un rimborso delle spese personali
ragionevolmente sostenute nell'adempimento delle loro mansioni.
Ove non appaia possibile al Consiglio Direttivo disporre diversamente, le
cariche di Segretario Generale e di Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa
persona.
Art. 43 (Il Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'amministrazione di OPIFER con
riguardo agli aspetti economici e finanziari, esercitando le funzioni di controllo di cui
all'art. 2403 CC, in quanto applicabili.
E' composto di tre membri designati dall'Assemblea all'interno o anche
all'esterno dell'Associazione. Ad essi compete d'ispezionare collegialmente i libri e i
documenti contabili, verbalizzando il resultato della ispezione.
Se riscontra irregolarità contabili, il Collegio dei Revisori deve farne edotto il
Presidente per le misure di sua competenza. Questi, se del caso, ne informerà
l'Assemblea.
In ogni caso compete al Collegio dei Revisori redigere annualmente una
relazione sul bilancio consuntivo, che sarà letta in Assemblea.
Art. 44 (Il Collegio dei Probiviri: composizione, elezione e durata)
Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia, giudizio e disciplina. Ad esso
compete garantire all'Associazione una ordinata vita interna nel pieno rispetto, da
parte di tutti, dello Statuto e dei Regolamenti.
Esso è composto da tre membri ordinari che vengono designati dall'Assemblea
subito dopo l'elezione del Consiglio Direttivo, ad esclusione di quelli ivi eletti.
I Probiviri sono designati dall'Assemblea col sistema del voto limitato. Ogni
votante potrà scrivere sulla sua scheda due nominativi. Sono eletti i primi tre più
votati. In caso di parità prevale l'anzianità d'iscrizione (in seconda istanza, l'anzianità
anagrafica).
Il Collegio dei Probiviri dura in carica come il Consiglio Direttivo. Nel caso che
venga meno uno o più dei suoi componenti, si procederà a elezioni suppletive.
Il Collegio è presieduto, se questi accetta, dal Presidente Onorario. Se il
Presidente Onorario non è disponibile, la Presidenza del Collegio spetta al più anziano
dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza. In caso di parità, il voto del
Presidente è decisivo.
Art. 45 (Il Collegio dei Probiviri: funzioni)
Al Collegio dei Probiviri, nonché alla perizia ed equanimità dei suoi componenti,
sono affidate le seguenti funzioni:
- dirimere, sulla base dello Statuto, i conflitti di competenza che insorgessero
fra organi di OPIFER;
- comporre, su esclusiva richiesta di ambedue le parti, le vertenze che
insorgessero fra associazioni federate;
- dirimere, su richiesta di una parte in causa, le vertenze che insorgessero tra
OPIFER (per essa il suo Presidente) e un'associazione federata, limitatamente a
questioni che ineriscano al patto federativo; quanto meno nel senso di esprimere un
meditato parere, da sottoporre all'Assemblea;
- comporre, su richiesta delle parti, le vertenze che insorgessero fra associati su
questioni inerenti alla vita associativa;
- istruire e condurre i processi disciplinari, secondo le procedure statutarie e
regolamentari, con facoltà d'irrogare sanzioni per le infrazioni minori (richiamo,
monito, sospensione);
- istruire, nelle debite forme, i processi disciplinari per quelle infrazioni
maggiori che possono comportare radiazione o espulsione, con facoltà di proporre
l'irrogazione di tali sanzioni all'Assemblea.
Art. 46 (Natura e funzioni del Presidente Onorario)
Il Presidente Onorario è, per l'importanza dei suoi studi e/o del suo operato, un
illustre personaggio del campo psicoanalitico o delle discipline contermini, apprezzato
altresì per la sua lunga esperienza e per la sua personale saggezza. OPIFER si rivolge
alle sue competenze intellettuali e alle sue qualità morali per averne consiglio e
ispirazione.
In particolare il Presidente dell'Associazione, ferme restando le sue
responsabilità istituzionali, cercherà consiglio nel Presidente Onorario per le decisioni
di speciale importanza. Del contenuto di tali consultazioni il Presidente
dell'Associazione darà notizia al Consiglio Direttivo.
Al Presidente Onorario compete altresì, se l'accetta, la carica di Presidente del
Collegio dei Probiviri.
Art. 47 (Designazione e durata del Presidente Onorario)
La scelta del Presidente Onorario compete al Consiglio Direttivo, che formula
un invito personale in tal senso. Il destinatario dell'invito viene designato a
maggioranza assoluta, anche al di fuori della cerchia associativa. L'assunzione della
carica si perfeziona con l'assenso formale della persona invitata ad assumerla.
Salvo dimissioni del titolare, la carica di Presidente Onorario ha durata
illimitata ed è, ovviamente, esente da quote associative.
Art. 48 (Sezioni periferiche)
L'eventuale creazione di sezioni periferiche, intese a coordinare le attività
comuni degli associati locali, può essere regolamentata a parte, allorché il Consiglio
Direttivo ne ravvisi l'opportunità.
Tale regolamentazione deve garantire alle sezioni periferiche la massima
autonomia compatibile con lo Statuto e con gli altri Regolamenti.
[1] Riformato nell’Assemblea di Milano il 6 maggio 2006. La modifica affianca ai consiglieri eletti i consiglieri designati, così da garantire a tutte le associazioni federate di essere rappresentate nel consiglio Direttivo.
[2] Riformato nell’Assemblea di Milano il 6 maggio 2006. La modifica (aggiunzione del c. 2) tiene conto della presenza di consiglieri designati.